Definizione PMI

Cosa si intende per PMI

Secondo la normativa comunitaria si considera impresa “ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. Sono considerate tali anche le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica”. (Raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione Europea del 6 maggio 2003 )Le imprese sono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 e dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.La normativa sopra citata definisce alcune categorie di imprese: la micro, la piccola e la media impresa.

Si intendono per microimprese, quelle che:
-   hanno meno di 10 occupati;
-   hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Si intendono per Piccole imprese, quelle che:
-   hanno meno di 50 occupati;
-   hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Si intendono per Medie imprese, quelle che:
-   hanno meno di 250 occupati;
-   hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

I criteri di riferimento sono quindi tre, ma mentre è “conditio sine qua non” il numero degli occupati, il criterio del fatturato è alternativo a quello del totale di bilancio.


Nell’ambito delle PMI, si parla di:
•    impresa autonoma: se l’impresa richiedente è completamente indipendente o ha una o più partecipazioni di minoranza (ciascuna inferiore al 25 %) con altre imprese (cfr art. 3 comma 2 DM 18/04/2005);
•    impresa associata: se l’impresa richiedente detiene, anche congiuntamente con altre imprese collegate, una partecipazione uguale o superiore al 25 % e inferiore o uguale al 50% del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa e/o un’altra impresa detiene una partecipazione uguale o superiore al 25 % e inferiore o uguale al 50% nell’impresa richiedente (cfr art. 3 DM 18/04/2005).
La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all’impresa richiedente:

  1. società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
  2. università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
  3. investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
  4. enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti

•    Impresa collegata: se l’impresa richiedente dispone di una partecipazione maggioritaria (maggiore del 50%) o comunque della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea tale da detenere il controllo sulla gestione di un’altra impresa e/o un’altra impresa detiene una partecipazione come sopra descritta nell’impresa richiedente (cfr art. 3 DM 18/04/2005); Il collegamento tra due imprese può determinarsi anche attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, purché si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

  1. la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo;
  2. le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT (ossia devono agire sullo stesso mercato o su un mercato direttamente a valle o a monte dell’impresa richiedente), ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.


Come si conteggiano gli occupati

Come ribadito, il numero degli occupati è il criterio iniziale essenziale. 
Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione per il calcolo delle ULA è quello cui si riferiscono i dati di cui sopra.
Per occupati si intende il personale impiegato a tempo pieno, a tempo parziale o su base stagionale; in concreto si tratta delle seguenti categorie:
-    i proprietari gestori;
-    i soci che svolgono un’attività nell’impresa percependo un compenso per l’attività svolta;
-    i dipendenti dell’impresa a tempo indeterminato e determinato, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.
Sono esclusi dal conteggio degli occupati:
-    gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o di inserimento; 
-    coloro che si trovano in congedo di maternità o paternità. 


Come si considerano il Fatturato annuo e il Totale di Bilancio

Per Fatturato annuo si intende la voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, ovvero l’importo netto del volume d’affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d’affari;
Per Totale di Bilancio: si intende il totale dell’attivo patrimoniale.
Sia il fatturato che il totale di bilancio sono quelli dell’ultimo esercizio contabile approvato precedentemente la data di sottoscrizione della richiesta di agevolazione.


Alcuni riferimenti normativi:
Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003
DM 18 Aprile 2005, pubblicato nella Gazz. Uff. 12 Ottobre 2005, n. 238
Raccolta dei pareri della “Commissione per la determinazione della dimensione aziendale” - Mise